Statuto

ASSOCIAZIONE MUSICALE  "…Volano Jazz Big Band …"
Volano - Codice Fiscale : 94037000224

 

 

STATUTO ASSOCIATIVO

 

 

Art. 1. – Denominazione e Sede

1.1. L’Associazione musicale è denominata "Volano Jazz Big Band”

1.2. La sede associativa viene stabilita in Volano, via Panizza 24. La Sede associativa potrà essere spostata senza necessità di variare il presente Statuto.

Art. 2. Finalità

2.1. Fini associativi sono lo studio, la pratica, l’approfondimento, in forma collettiva, e la diffusione della musica Jazz nelle sue varie espressioni con particolare riguardo alla musica per Big Band.

2.2. La pratica, lo studio e l’approfondimento della musica Jazz è riservato agli Associati, mentre la diffusione della stessa è rivolta alla generalità, pertanto non limitata agli Associati.

2.3. Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della musica Jazz, l’Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento.

2.4. Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

Art. 3. – Carattere e tipologia dell’Associazione.

3.1. L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.

3.2. L’Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

3.3. Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.

3.4. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Art. 4. – Dotazione patrimoniale.

4.1. L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.

4.2. Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire alla dotazione patrimoniale dell’Associazione.

4.3. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant’altro) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall’impiego della dotazione.

4.4. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno dei Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Art. 5 - Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono i singoli Associati, l’Assemblea dei Associati ed il Presidente.

Art. 6 – Associati.

6.1. Sono Associati dell’Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo-Statuto nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile dell’Assemblea degli Associati, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.

6.2. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.

6.3. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall’Assemblea degli Associati.

Art. 7 – Assemblea degli Associati.

7.1. L’Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli Associati di età superiore a 18 anni. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.

7.2. L’Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente la responsabilità per l’esecuzione materiale.

7.3. L’Assemblea delinea il Preventivo Economico anno per anno e approva l’eventuale Rendiconto Consuntivo.

7.4. L’Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti ogni due anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione.

7.5. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8. – Il Presidente.

8.1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati e resta in carica per due anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea.

8.2. Egli convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente o dall’Associato di età più elevata.

8.3. Il Presidente è responsabile della gestione economica dell’Associazione, sulla base del Preventivo delineato dall’Assemblea degli Associati. Egli compilerà su base annuale un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea degli Associati.

8.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

8.5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :

8.5.1. quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.

8.5.2. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.

8.5.3. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.

8.5.4. stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.

Art. 9 - il Consiglio Direttivo

9.1. Viene eletto dall’assemblea ogni 2 anni tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea.

9.2. Coadiuva il lavoro del Presidente ed è composto dal Vicepresidente, e almeno 1 altro membro, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al presidente e all'assemblea.

Art. 10 - il Collegio dei Revisori dei Conti

10.1. Viene eletto dall'assemblea ogni 2 anni tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea.

10.2. è composto da 2 membri effettivi ed 1 supplente.

10.3. controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto

Art. 11 – Regolamento e altre norme applicabili.

11.1. L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

11.2. L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.

11.3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

Art. 12 – Durata.

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato all’art. 4.4. che precede.

Art. 13 -  Modifiche Statutarie
13.1. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Il presente Atto Costitutivo–Statuto viene sottoscritto da tutti gli Associati fondatori, in primis dal Presidente, in 3 originali.

 

Volano, 26 Maggio 2010